Cassazione Penale - Sezione V
sent. n. 19094 del 09/05/2008


omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso la sentenza in data 19.2.07 con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, in data 10.2.05, di assoluzione di R.G.A. dal reato di concorso in falsità materiale in atto pubblico perchè il fatto non costituisce reato.
Deduce il ricorrente violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere i giudici di merito addivenuti alla assoluzione dell'imputato sostenendo che, pur risultando integrato l'elemento oggettivo del reato, attraverso la immutatio veri consistita nella correzione del frontespizio della cartella clinica di M.L. B., su cui era stata erroneamente indicata la corda vocale destra quale sede dell'intervento chirurgico in luogo di quella sinistra - correzione di cui l'imputato, primario del reparto di otorinolaringoiatria dell'Ospedale civile di X, aveva incaricato il dott. T., presente in reparto, sanitario con la qualifica di aiuto, il quale ultimo aveva dato disposizioni al riguardo all'infermiera professionale, F.M. (il primo, assolto con sentenza 22.4.04 della Corte di appello di Milano, perchè il fatto non medesima sentenza, per aver agito nell'adempimento del dovere) -, tuttavia non era stato ritenuto perfezionato l'elemento soggettivo del reato, non potendosi imputare al R. una volontà di alterazione di un atto vero, ma solo riprovevole negligenza e leggerezza. Il percorso argomentativo dei giudici di appello - sostiene il P.G. ricorrente - era viziato in fatto ed in diritto, oltre che fondato su motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria, dal momento che, essendo il reato di falsità materiale in atto pubblico punito a titolo di dolo generico, era sufficiente la consapevolezza della immutatio veri, non essendo richiesto l'animus nocendi vel decipiendi, ed i giudici del merito non avevano tenuto conto adeguato delle risultanze processuali, in ordine alle modalità con cui la correzione era stata disposta ed eseguita, né delle dichiarazioni dello stesso imputato, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo, il quale aveva dichiarato che, allorché gli erano state richieste dalla direzione sanitaria spiegazioni in merito all'accaduto, aveva detto al T.:
"Vedi tu la rimarcatura".
Risultava infatti che il R., allorché era stato informato dall'aiuto T. che il figlio del M.L. era in possesso di copia della cartella clinica, che indicava l'intervento di cordotomia sulla corda destra, anziché su quella sinistra, aveva incaricato il T. di provvedere alla correzione della cartella, per cui l'imputato non poteva non rappresentarsi ed avere consapevolezza che l'autorizzata modifica avrebbe comportato l'alterazione del precedente contenuto della cartella, della cui compilazione egli era il responsabile, così ponendo in essere il comportamento doloso richiesto per la punibilità.
Non di leggerezza e di superficialità si era trattato - concludeva il ricorrente Procuratore generale -, ma di una correzione che era successiva al momento in cui la cartella clinica era uscita dalla disponibilità del R., primario responsabile della sua regolare compilazione e che aveva ordinato la correzione senza accertarsi delle modalità con cui sarebbe stata di fatto eseguita, senza chiedere al T. di riportargli il documento per potervi apporre la propria sigla, indispensabile affinché la correzione potesse considerarsi effettuata a norma di legge, in tal modo ordinando di fatto l'esecuzione di un falso materiale, nella consapevolezza di commetterlo, e comunque assumendosi il rischio, nel momento in cui si era disinteressato delle modalità della correzione, che essa fosse eseguita in maniera incongrua, ingenerando il dubbio su quale corda vocale fosse stata effettivamente operata.
Si chiedeva pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Con memoria depositata il 5.3.08 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso osservando come correttamente i giudici della corte territoriale avevano escluso il dolo nel comportamento tenuto dal dott. R. il quale si era limitato a riporre il proprio legittimo affidamento nelle capacità professionali del Dott. T., materiale esecutore, assieme all'infermiera F., della maldestra correzione effettuata sul frontespizio della cartella clinica. L'aver l'imputato omesso il controllo postumo relativo alla adozione di tutte le formalità richieste per la correzione della cartella clinica era stata una condotta connotata da leggerezza e superficialità, che non aveva integrato gli estremi del dolo, bensì della mera colpa, come tale non punibile.
Il ricorso è infondato.
Il delitto di falso materiale in atto pubblico è punito a titolo di dolo generico, ma è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà della immutatio veri, anche se non è richiesto l'animus nocendi vel decipiendi, essendo sufficiente per la configurabilità dell'elemento soggettivo la sola coscienza e volontà della alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto e senza che sia necessario che il nocumento rientri nella rappresentazione dell'agente.
Pertanto, il dolo del delitto di falso in atto pubblico non inest in re ipsa e deve essere rigorosamente provato, rimanendo escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente oppure sia dovuta a leggerezza come pure ad una negligente applicazione di prassi amministrative (cfr. Cass., sez. 5, 18 maggio 2004, Belluomo ed altri, in Cass. pen., 2006, p. 1465).
Orbene, nel caso di specie i giudici territoriali hanno fatto esatta applicazione dei principi in materia di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 476 c.p., valorizzando anzitutto la circostanza come la correzione del frontespizio della cartella clinica di M.L. B., con l'indicazione della corda vocale sinistra quale sede dell'intervento in luogo di quella destra, come in origine erroneamente indicata, oltre a non essere stata materialmente eseguita dal dott. R. - primario in quel momento impegnato in sala operatoria -, ma dall'infermiera professionale F.M., su disposizione del dott. T., aiuto presente in reparto a ciò incaricato dal R., sia avvenuta alla presenza del dott. T. e del figlio del M., il quale aveva evidenziato l'errore contenuto nella cartella clinica chiedendo spiegazioni al riguardo.
E' evidente pertanto come delegando persona competente e di sicura capacità professionale come il dott. T., l'imputato si fosse rappresentato che la nuova annotazione sulla cartella clinica sarebbe stata eseguita in maniera regolare, mercè una nuova compilazione con la apposizione della data della correzione e l'indicazione del suo autore, sì da non ingenerare dubbi su quale corda vocale del paziente, affetto da carcinoma laringeo, fosse stata oggetto dell'intervento operatorio di cordotomia anteriore.
Sennonché, la correzione della cartella clinica è risultata - come hanno osservato i giudici del merito - del tutto maldestra ed approssimativa, per essere stato il termine SX sovrapposto a quello DX, che era pur sempre rimasto leggibile, ed il dott. R. ha omesso di controllare il rispetto di tutte le formalità richieste per la correzione del predetto atto pubblico e cioè la data e la firma in calce dell'avvenuta correzione.
Tale comportamento, però, proprio perchè connotato da leggerezza e negligenza, non ha integrato gli estremi dell'elemento soggettivo richiesto dal reato di cui all'art. 476 c.p., in quanto è pur sempre esulata la volontà di immutare il vero, nessun elemento probatorio essendo stato addotto in ordine ad una intenzione dell'imputato di alterare un atto vero, essendosi l'immutatio verificata contro la volontà dell'agente ed a seguito di un atteggiamento di leggerezza e negligenza - del resto ben riassunto dalle stesse dichiarazioni rese in merito dal R. di essersi affidato totalmente al T. dicendo: "Vedi tu la rimarcatura" - che non integra, sotto il profilo soggettivo, il reato ascritto all'imputato dal momento che il sistema vigente ignora la figura del falso colposo.


P.Q.M.


La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008